Legge Ordinaria n. 637 del 24/06/1958 (Pubblicata nella G.U. del 28 giugno 1958 n. 154, suppl. ord.)
Provvidenze per la riparazione di danni provocati da avverse condizioni atmosferiche, per il potenziamento dell'attività economica nazionale ed altri provvedimenti, nonchè variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1957-58.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per   l'esecuzione,  a  totale  carico  dello  Stato,  delle  opere
pubbliche  di  bonifica  previste nel titolo II della legge 25 luglio
1957,   n.   595,   dipendenti   da  eccezionali  calamita'  naturali
verificatesi   posteriormente   all'entrata  in  vigore  della  legge
medesima,  nonche' per opere di prevenzione dei danni da mareggiate o
alluvioni,  l'autorizzazione di spesa di cui al terzo comma dell'art.
24  della ripetuta legge 25 luglio 1957, n. 595, e' aumentata di lire
4500 milioni.
 

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