Legge Ordinaria n. 1070 del 16/12/1959 (Pubblicata nella G.U. del 19 dicembre 1959 n. 306)
Nuove disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Non  sono  soggette  all'imposta generale sull'entrata prevista dal
regio  decreto-legge  9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19
giugno   1940,   n.  762,  e  modificazioni  successive,  le  entrate
conseguite  in  dipendenza delle vendite di materie, merci e prodotti
effettuate  in  locali  di  vendita  al pubblico muniti di licenza di
commercio per la vendita al pubblico, ovvero ambulantemente, comprese
le vendite e le somministrazioni nei pubblici esercizi.
  Non   sono   altresi'   soggette  alla  detta  imposta  le  vendite
effettuate,  nei  confronti  di  privati  consumatori,  da laboratori
artigiani,   spacci   o   banchi   di  vendita  nei  mercati,  spacci
cooperativi, militari, aziendali, di fabbrica, anche se non muniti di
licenza di vendita al pubblico, nonche' le somministrazioni in spacci
e  mense  aziendali e di fabbrica e quelle dei circoli ricreativi che
assolvevano  l'imposta  generale  sull'entrata  in base al numero dei
soci.
  Per   le   somministrazioni   effettuate   nei   pubblici  esercizi
classificati  di  lusso e di prima categoria l'imposta si corrisponde
nei  modi  previsti  dal secondo comma dell'articolo 5 della presente
legge,  con  le  aliquote rispettivamente del 3 per cento e del 2 per
cento  e  le addizionali stabilite dall'articolo unico della legge 27
maggio 1959, n. 359.
  Sono   soggette   all'imposta   generale  sull'entrata  le  vendite
effettuate  in locali di vendita al pubblico ed in pubblici esercizi,
ovvero ambulantemente, nonche' quelle effettuate negli altri esercizi
indicati  nel  secondo  comma del presente articolo, nei confronti di
commercianti  che  acquistano  per  la rivendita e di industriali che
impiegano  le  merci  acquistate nella fabbricazione o riparazione di
altri prodotti. Per le dette vendite gli acquirenti debbono, sotto la
loro  esclusiva  responsabilita', richiedere al venditore il rilascio
di fattura od altro equivalente documento da assoggettarsi ad imposta
a  cura  del venditore stesso nei modi normali e nella misura propria
di ciascun prodotto.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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