Legge Ordinaria n. 112 del 24/03/1959 (Pubblicata nella G.U. del 6 aprile 1959 n. 82)
Modificazione del penultimo ed ultimo comma dell'art. 17 del decreto-legge, istitutivo dell'imposta generale sull'entrata, 9 maggio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  penultimo  e  l'ultimo  comma  dell'art. 17 del decreto-legge 9
maggio  1940,  n.  2,  convertito,  con modificazioni, nella legge 19
giugno 1940, n. 762, sono sostituiti dai seguenti:
  "Le  vendite  nel  territorio  della  Repubblica aventi per oggetto
merci  di  origine estera esistenti all'estero o depositate in luoghi
soggetti  a  vigilanza  doganale  od  anche in transito attraverso il
territorio  stesso,  non  sono  soggette  ad  imposta sull'entrata, a
condizione  che  le  fatture  relative  siano assoggettate alla tassa
ordinaria  di  bollo stabilita dall'art. 19 della tabella allegato A,
al  decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e
successive  modificazioni,  che le fatture col bollo siano esibite ad
un Ufficio del registro o ad un "Ufficio doganale" per l'annullamento
col  bollo  a  calendario  delle marche relative e che l'importazione
abbia  luogo  successivamente  alla data della vendita nel territorio
della Repubblica.
  La  data  di  vendita  nel territorio della Repubblica agli effetti
delle  disposizioni  di cui al precedente comma, e' quella risultante
dal   bollo  a  calendario  apposto  dallo  Ufficio  del  registro  o
dall'Ufficio doganale sulle accennate fatture".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 24 marzo 1959

                               GRONCHI

                                                      SEGNI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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