Legge Ordinaria n. 1130 del 24/12/1959 (Pubblicata nella G.U. del 8 gennaio 1960 n. 5)
Norme modificative e integrative della legge 2 agosto 1952, n. 1221.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per le ferrovie ammesse ai benefici di cui all'art. 3 della legge 2
agosto 1952, n. 1221, la somma effettivamente necessaria per i lavori
relativi  agli  impianti  fissi  sara'  determinata con dedizione non
soltanto  dei  valori  di ricupero dei materiali e degli impianti non
utilizzabili   per   la   trasformazione,   il   potenziamento  e  la
modernizzazione,  ma  anche  del  valore di ricupero delle aree e dei
fabbricati  da  abbandonare per la esecuzione di previste varianti di
tracciato.
 

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