Legge Ordinaria n. 401 del 28/05/1959 (Pubblicata nella G.U. del 25 giugno 1959 n. 149)
Concessioni di competenza dei prefetti per i depositi di olii minerali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Sulle  domande  di  concessione  per  l'impianto  e la gestione dei
depositi  di  olii minerali e loro derivati, indicati nell'art. 8 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, il
prefetto  della  Provincia  provvede, quando trattasi di depositi per
usi  privati,  agricoli  o industriali, sentito il parere del Comando
del  Corpo  provinciale  dei  vigili del fuoco e dell'Ufficio tecnico
delle imposte di fabbricazione, per quanto di rispettiva competenza.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 maggio 1959

                               GRONCHI

                                                    SEGNI - COLOMBO -
                                                     TAMBRONI - RUMOR

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)