Legge Ordinaria n. 550 del 19/07/1959 (Pubblicata nella G.U. del 3 agosto 1959 n. 185)
Provvedimenti per gli edifici ad uso di Archivio di Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Nella legge 3 agosto 1949, n. 589, e' aggiunto il seguente articolo
6-bis:
  "Il  Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad accordare alle
Province  un  contributo  costante  per 35 anni del 4 per cento sulla
spesa  necessaria  per  la costruzione, la sistemazione e il restauro
degli Archivi di Stato".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 19 luglio 1959

                               GRONCHI

                                             SEGNI - TOGNI - TAMBRONI

                                             Visto, il Guardasigilli:
GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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