Legge Ordinaria n. 555 del 18/07/1959 (Pubblicata nella G.U. del 4 agosto 1959 n. 186)
Modifiche ed integrazioni della legge 29 luglio 1957, n. 634, recante provvedimenti per il Mezzogiorno.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  4  della  legge  29  luglio 1957, n. 634, e' sostituito dal
seguente:
  "In  funzione  degli  interventi di sviluppo economico, il Comitato
dei  Ministri  sentito  il  Ministero della pubblica istruzione, puo'
autorizzare   la  "Cassa"  a  promuovere  e  finanziare  nei  settori
dell'istruzione   e  dell'addestramento  professionale  programmi  ed
iniziative  per  la formazione di tecnici e lavoratori specializzati,
anche  a  carattere straordinario in relazione a particolari esigenze
di  trasformazione  ambientale. Con l'autorizzazione del Comitato dei
Ministri  la  "Cassa"  puo' anche assumere partecipazioni in Enti che
intendano   svolgere   attivita'  di  preparazione  professionale  in
rispondenza alle succitate esigenze.
  Il  Comitato  puo'  altresi'  autorizzare la "Cassa" a promuovere e
finanziare   istituzioni   ed   attivita'   a  carattere  sociale  ed
educativo".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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