Legge Ordinaria n. 694 del 30/07/1959 (Pubblicata nella G.U. del 7 settembre 1959 n. 214)
Modifica dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1956, n. 185, riguardante norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  2  della legge 23 marzo 1956, n. 185, e' sostituito dal
seguente:
  "Nei riguardi del personale arruolato prima della entrata in vigore
della   presente   legge   si   applicano,  se  piu'  favorevoli,  le
disposizioni preesistenti alla legge stessa".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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