Legge Ordinaria n. 928 del 19/10/1959 (Pubblicata nella G.U. del 10 novembre 1959 n. 271)
Modificazioni alle norme sull'avanzamento degli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  articoli  162  e 163 del testo unico approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti
dai seguenti:
  "Art.   162.   (Dotazione  organica  unica  per  le  qualifiche  di
consigliere di 1ª, 2ª e 3ª classe e delle qualifiche equiparate). - I
posti  di  consigliere  di  1ª,  2ª  e  3ª  classe e delle qualifiche
equiparate sono resi cumulativi in un unico organico.
  Art.  163.  (Promozioni  a  consigliere  di  2ª  e 1ª classe). - La
promozione  a  consigliere  di 2ª classe si consegue, a ruolo aperto,
mediante  scrutinio  per  merito  comparativo al quale sono ammessi i
consiglieri  di 3ª classe dello stesso ruolo che abbiano compiuto due
anni di effettivo servizio nella qualifica.
  La  promozione  alla  qualifica  di  consigliere  di  1ª  classe si
consegue,  a ruolo aperto, mediante scrutinio per me rito comparativo
al  quale  sono ammessi i consiglieri di 2ª classe dello stesso ruolo
che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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