Legge Ordinaria n. 1305 del 20/10/1960 (Pubblicata nella G.U. del 15 novembre 1960 n. 279)
Integrazioni alla legge 18 dicembre 1959, n. 1079, sulla abolizione dell'imposta di consumo sul vino.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  secondo  comma dell'articolo 7 della legge 18 dicembre 1959, n.
1079, e' sostituito dai seguenti:
  "Le  modalita'  relative saranno stabilite con decreti del Ministro
per l'interno, di intesa con quelli per il tesoro e per le finanze.
  Il  Ministro per le finanze e' autorizzato ad erogare ai Comuni con
popolazione  non  superiore  ai  10.000  abitanti  acconti provvisori
commisurati:  per il 1960, il 50 per cento del gettito realizzato nel
1959 per aumenti applicati, a qualsiasi titolo, sulla tariffa massima
della  imposta  di consumo sul vino e sui vini spumanti in bottiglia;
per il 1961, al 50 per cento della somma liquidata ai sensi del primo
comma del presente articolo.
  Il recupero delle eventuali somme indebitamente erogate a titolo di
acconto  e'  effettuato  a  carico della compartecipazione dei Comuni
alla  imposta  generale  sulla  entrata  che verra' disposta a favore
degli   Enti   interessati  con  la  rata  immediatamente  successiva
all'accertamento dell'indebito.
  I  fondi  necessari alle erogazioni anzidette verranno forniti alle
Intendenze di finanza con ordini di accreditamento di ammontare anche
superiore  ai  limiti  di  cui  all'articolo  56 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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