Legge Ordinaria n. 1316 del 25/10/1960 (Pubblicata nella G.U. del 16 novembre 1960 n. 280)
Disciplina della riscossione dei carichi arretrati di imposte dirette.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Dopo  l'articolo  184  del  testo  unico  delle leggi sulle imposte
dirette,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 29
gennaio 1958, n. 645, sono aggiunti gli articoli seguenti:
  "Art.  184-bis. (Maggiorazione d'imposta per ritardata iscrizione a
ruolo).  -  Decorso un semestre dalla data di pubblicazione dei ruoli
in  cui  vengono  iscritte  le imposte risultanti dalle dichiarazioni
presentate, ovvero dalla data in cui le imposte medesime si sarebbero
dovute  versare  alla.  Sezione di tesoreria provinciale, si applica,
indipendentemente  dalle  sanzioni  stabilite dal titolo XI, a carico
del  contribuente  che  abbia  omesso  la dichiarazione o che l'abbia
presentata  incompleta  o  infedele,  una  maggiorazione del 2,50 per
cento  sulle  imposte  e  sulle  maggiori  imposte  dovute, in base a
rettifica delle dichiarazioni stesse o ad accertamento d'ufficio, per
ogni  semestre  intero successivo fino alla data di pubblicazione dei
ruoli nei quali e' effettuata l'iscrizione.
  La  maggiorazione  calcolata dall'ufficio delle imposte e' iscritta
con  gli  aggi di riscossione nello stesso ruolo dell'imposta o della
maggiore imposta cui si riferisce.
  E' in facolta' del contribuente di richiedere, a pena di decadenza,
nel  ricorso  alla  Commissione  di  primo grado, che le imposte e le
maggiori  imposte  risultanti  dall'accertamento  dell'ufficio  siano
iscritte  provvisoriamente  a  ruolo  nel  loro  intero ammontare, in
deroga  alle  disposizioni  dell'articolo  175,  con le maggiorazioni
semestrali  del  2,50  per  cento  maturate, restando esonerato dalle
maggiorazioni relative ai semestri successivi".
  "Art.     184-ter.     (Prolungamento    della    rateazione).    -
L'amministrazione   finanziaria   ha   facolta'   di   concedere   ai
contribuenti  la  ripartizione  sino  a 18 rate bimestrali del debito
tributario  relativo a periodi d'imposta arretrati gia' iscritto o da
iscrivere   nei   ruoli  quando  il  pagamento,  secondo  l'ordinaria
rateazione, risulti eccessivamente oneroso.
  L'omesso  o  il ritardato pagamento di una rata comporta di diritto
la  decadenza  della  maggiore rateazione e l'esattore procede per il
recupero dell'intero debito residuo.
  La  disposizione  del  primo comma non si applica per le imposte da
iscrivere nei ruoli speciali ai sensi dello articolo 183".
  "Art.   184-quater   (Maggiorazione   dell'imposta  per  prolungata
rateazione).  - Sull'ammontare dell'imposta il cui pagamento viene ad
essere  posticipato  rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si
applica  una  maggiorazione  del  2,50  per cento per ogni semestre o
frazione di semestre successivo alla rata medesima.
  La  maggiorazione  e'  determinata  nel  provvedimento con il quale
viene accordato il posticipato pagamento dell'imposta ed e' riscossa
  con   gli   aggi  relativi  unitamente  all'imposta  alle  scadenze
  stabilite.
Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 184-ter, la
maggiorazione e' dovuta solo per le rate gia' scadute.
  I  privilegi generali e speciali, che assistono le imposte dirette,
sono  estesi  a  tutto  il  periodo  per  il  quale  la rateazione e'
prolungata e riguardano anche la maggiorazione prevista nell'articolo
184-bis e nel presente articolo".
  "Art.   199-bis.  (Indennita'  per  ritardato  sgravio  di  imposte
pagate).  - Il contribuente che, in applicazione degli articoli 175 e
176, sia stato iscritto a ruolo a titolo provvisorio per un ammontare
d'imposta  superiore a quello definitivamente stabilito per lo stesso
periodo,  ha diritto, per la maggiore somma effettivamente pagata, ad
un'indennita'  pari  al  2,50  per  cento  per  ogni semestre intero,
escluso il primo, compreso tra la scadenza dell'ultima rata del ruolo
in cui e' stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'elenco di
sgravio.
  L'indennita'  e'  liquidata dall'ufficio delle imposte sullo stesso
elenco di sgravio".
  "Art.  275-bis.  (Maggiorazione  dei  tributi di enti diversi dello
Stato).   -  Le  maggiorazioni  previste  dagli  articoli  184-bis  e
184-quater  e l'indennita' di cui allo articolo 199-bis, sono dovute,
rispettivamente,  a  favore  ed  a  carico  dell'erario,  anche per i
tributi  di  enti diversi dallo Stato applicati con riferimento ad un
reddito assoggettabile ad imposta diretta, erariale".
 

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