Legge Ordinaria n. 1397 del 27/11/1960 (Pubblicata nella G.U. del 30 novembre 1960 n. 293)
Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  L'assicurazione contro le malattie prevista dalla presente legge e'
obbligatoria   nei   confronti   degli   esercenti   piccole  imprese
commerciali,  nonche'  degli  ausiliari  del  commercio,  per i quali
ricorrano le seguenti condizioni:
    a)  siano titolari o conduttori in proprio di imprese organizzate
prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia
ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado e sempreche'
l'imponibile  annuo di ricchezza mobile relativo alla attivita' della
impresa commerciale non superi i tre milioni di lire;
    b)  abbiano  la  piena  responsabilita' della azienda ed assumano
tutti  gli  oneri  e  i rischi inerenti alla sua direzione e alla sua
gestione;
    c)  partecipino personalmente e materialmente al lavoro aziendale
con carattere di continuita';
    d)  siano  muniti,  limitatamente  per  gli  esercenti di piccole
imprese  commerciali,  della  licenza  prevista per l'esercizio della
loro attivita' dalle seguenti disposizioni di legge:
       1)  regio  decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito
in  legge  18  dicembre  1927, n. 2501, per la vendita al pubblico in
genere;
       2)  regio  decreto  9 maggio 1929, n. 994, per le rivendite di
latte;
       3) testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con
regio  decreto  18  giugno 1931, n. 773, agli articoli 31 e 37 per il
commercio  e  la  vendita  delle  armi, degli strumenti da punta e da
taglio;  agli  articoli  46  e 47 per il commercio e la vendita degli
esplosivi,  polveri  piriche e polveri senza fumo; agli articoli 86 e
103 per gli esercizi ivi contemplati; all'articolo 115 per le agenzie
e gli uffici pubblici di affari; all'articolo 127 per quanto concerne
i commercianti in oggetti preziosi e gli orafi;
       4)  legge  18 giugno 1934, n. 987, per il commercio di piante,
parti di piante e semi;
       5)  legge  5  febbraio 1934, n. 327, per il commercio in forma
ambulante;
       6) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, all'articolo 194 per
l'apertura  e  l'esercizio di stabilimenti balneari, termali, di cure
idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie;
       7)  regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, e successive
modificazioni, per il commercio di banane e dei derivati;
       8)  articolo 253 del regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e
del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 399, per la
riparazione  e la vendita degli apparecchi e materiali radioelettrici
e delle loro parti;
       9)  legge  22  dicembre  1957, n. 1293, e relativo regolamento
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 ottobre
1958,  n.  1074,  per l'organizzazione dei servizi di distribuzione e
vendita dei generi di monopolio;
       10)   legge  23  febbraio  1950,  n.  170,  per  l'impianto  e
l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburante;
       L'attivita'  puo'  essere  esercitata  in apposito luogo fisso
ovvero in forma ambulante.

  Gli   ausiliari   del   commercio,   soggetti   alla  assicurazione
obbligatoria contro le malattie, sono:
    a)  gli  agenti  e rappresentanti di commercio e loro familiari a
carico,  denunciati alle Camere di commercio a norma dell'articolo 47
del  regio  decreto  20  settembre  1934,  n.  2011,  ovvero iscritti
obbligatoriamente    all'Ente    nazionale    assistenza   agenti   e
rappresentanti di commercio;
    b) i mediatori e loro familiari a carico, iscritti negli appositi
ruoli  delle Camere di commercio, ai sensi della legge 21 marzo 1958,
n. 253;
    c) i commissionari di commercio.

  Sono compresi fra i soggetti della presente legge indicati al primo
comma  i  titolari  o  conduttori in proprio di rivendite di giornali
nonche'  le  guide  turistiche  ed  alpine,  interpreti,  corrieri  e
portatori  alpini  autorizzati  ai sensi del regio, decreto 18 giugno
1931,  n.  773,  e  del  regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448,
convertito in legge 17 giugno 1937, n. 1249.
  L'obbligo   della  assicurazione  contro  le  malattie  incombe  ai
titolari di impresa indicati al primo comma per se', per i familiari,
parenti  ed  affini  entro  il  terzo grado che lavorino abitualmente
nell'azienda,   sempreche'  non  siano  soggetti  alla  assicurazione
obbligatoria  contro le malattie quali lavoratori dipendenti, nonche'
per i rispettivi familiari a carico.
 

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