Legge Ordinaria n. 1527 del 20/12/1960 (Pubblicata nella G.U. del 22 dicembre 1960 n. 312)
Delega al Governo ad emanare provvedimenti per accelerare il ritmo delle modificazioni delle tariffe doganali stabilite dal Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea e per anticipare la progressiva instaurazione della tariffa doganale comune.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

  la seguente legge

                               Art. 1.

  Il  Governo  e'  autorizzato ad emanare, entro il 31 dicembre 1961,
con  l'osservanza  dei  principi  che  sono  alla  base  del Trattato
istitutivo della Comunita' Economica Europea, ratificato con legge 14
ottobre  1957,  n.  1203,  e  secondo i criteri appresso specificati,
provvedimenti preordinati ai seguenti fini:
    1)  dare  anticipata attuazione, in tutto o in parte, rispetto ai
limiti  di  tempo stabiliti, dall'articolo 14 del Trattato anzidetto,
alle  riduzioni daziarie previste dal secondo paragrafo; lettere a) e
b), dello stesso articolo;
    2)  sospendere  interamente  o  parzialmente,  durante il periodo
transitorio  previsto  per  la  progressiva instaurazione del Mercato
Comune,  la  riscossione  dei  dazi  applicati sui prodotti importati
dagli  altri  Stati  membri,  ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1, del
Trattato stesso;
    3)  dare  anticipata  attuazione, in tutto o in parte rispetto al
limite  di  tempo  stabilito  dal  primo  paragrafo, lettere a) e b),
dell'articolo  23  dello  stesso  Trattato,  al  ravvicinamento,  ivi
previsto,  dei  dazi  della  tariffa  doganale  italiana verso quelli
della,  tariffa  doganale  comune,  ridotti  del  20 per cento con le
modalita'  indicate  nel medesimo articolo ed a condizioni che i dazi
cosi'  calcolati  non  discendano  ad  un  livello inferiore a quello
fissato nella tariffa doganale comune non ridotta;
    4)   procedere,  ai  fini  dell'instaurazione  progressiva  della
tariffa  doganale  comune ai sensi dell'articolo 23 del Trattato anzi
citato,  all'inquadramento  delle  sottovoci  della  tariffa doganale
nazionale  in  quelle  corrispondenti  della tariffa doganale comune,
apportando  altresi'  alle sottovoci stesse, alle note legali ed alle
disposizioni  preliminari  della  tariffa  nazionale  le aggiunte, le
modifiche   e   le  soppressioni  che  si  renderanno  necessarie  in
dipendenza della predetta instaurazione della tariffa comunitaria.
  5)  procedere  alla  sospensione  dei  dazi  o all'applicazione dei
contingenti  tariffari  a  dazio  ridotto  o  senza  dazio,  previsti
dall'articolo   25   del   Trattato   anzidetto,   nonche'  differire
l'avvicinamento  alla tariffa doganale esterna per taluni settori, in
base all'articolo 26 del Trattato stesso.
 

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