Legge Ordinaria n. 237 del 03/03/1960 (Pubblicata nella G.U. del 1 aprile 1960 n. 80)
Modificazioni alla legge 29 luglio 1949, n. 717, contenente norme per l'arte nei pubblici edifici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo  comma dell'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e'
sostituito dal seguente:
  "Le  Amministrazioni  dello  Stato, anche con ordinamento autonomo,
nonche'  le  Regioni,  le  Province,  i Comuni e tutti gli altri Enti
pubblici,  che  provvedano  all'esecuzione  di  nuove  costruzioni di
edifici  pubblici ed alla ricostruzione di edifici pubblici distrutti
per  cause  di  guerra,  devono  destinare  all'abbellimento  di essi
mediante  opere  d'arte  una quota non inferiore al 2 per cento della
spesa totale prevista nel progetto".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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