Legge Ordinaria n. 606 del 18/06/1960 (Pubblicata nella G.U. del 4 luglio 1960 n. 162)
Estensione delle disposizioni contenute negli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni  contenute  negli articoli 21 e 22 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  11  gennaio  1956, n. 20, si applicano
anche  ai magistrati dell'Ordine giudiziario, del Consiglio di Stato,
della  Corte  dei  conti,  della  Giustizia militare, agli avvocati e
procuratori dello Stato e alle loro vedove e orfani.
  La  disposizione  del comma precedente ha effetto dal 1 luglio 1956
limitatamente  all'applicazione dell'art. 21 del decreto indicato nel
comma stesso.
 

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