Legge Ordinaria n. 62 del 04/02/1960 (Pubblicata nella G.U. del 29 febbraio 1960 n. 51)
Modificazioni della legge 3 aprile 1958, n. 499, relativa a miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica, hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Agli  articoli  6,  9  e 10 della legge 3 aprile 1958, n. 499, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) nell'art. 6, primo comma, dopo le parole: "e' soppressa", sono
aggiunte le seguenti: "a decorrere dal 1 gennaio 1958";
    b)  al  testo  dell'art.  9  e'  anteposto il seguente comma: "Le
rendite per morte e quelle per inabilita' permanente dal 30 per cento
al  100  per  cento  per  infortunio  sul  lavoro avvenuto fino al 31
dicembre  1948 o per malattia professionale manifestatasi fino a tale
data  sono aumentate del 20 per cento", e aggiunto il seguente ultimo
comma:  "Gli  aumenti  disposti  dal presente articolo si applicano a
decorrere dal 1 gennaio 1958";
    c)  nell'art.  10,  dopo  le  parole: "verificatisi dal 1 gennaio
1958", sono aggiunte le seguenti: "a decorrere dalla data stessa".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 febbraio 1960

                               GRONCHI

                                                 SEGNI - ZACCAGNINI -
                                                   TAMBRONI - GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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