Legge Ordinaria n. 658 del 29/06/1960 (Pubblicata nella G.U. del 15 luglio 1960 n. 172 e rettifica 22/09/1960, n. 233)
Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui al comune di Roma per il potenziamento della rete autofilotranviaria in relazione alle esigenze derivanti dalle manifestazioni olimpiche.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  Cassa  depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al comune
di  Roma  mutui  per  complessive  lire  6.083.500.000 da servire per
l'esecuzione  di  opere  per  la  sistemazione degli impianti e delle
attrezzature   aziendali   dell'A.T.A.C.   e  della  "Stefer"  e  per
l'acquisto  di  vetture  per  l'incremento  ed  il  rinnovamento  del
materiale  mobile  delle  aziende  stesse, in relazione alle esigenze
derivanti dalle manifestazioni olimpiche.
  I mutui sono somministrati in base ad autorizzazioni rilasciate dal
Ministero  dell'interno con riferimento agli atti della spesa vistati
dai competenti uffici tecnici statali.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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