Legge Ordinaria n. 696 del 29/06/1960 (Pubblicata nella G.U. del 21 luglio 1960 n. 178)
Proroga del termine previsto dall'art. 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, per il personale insegnante che non presta servizio nelle scuole.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I  termini  stabiliti  nell'art.  6,  ultimo comma, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  10 gennaio 1957, n. 362, nei confronti
del  personale insegnante, che non presta servizio nelle scuole, sono
tutti prorogati e scadono il 1 luglio 1961.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 giugno 1960

                               GRONCHI

                                                    TAMBRONI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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