Legge Ordinaria n. 727 del 16/07/1960 (Pubblicata nella G.U. del 27 luglio 1960 n. 183)
Norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165, sull'ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  Al  personale  ispettivo  della  scuola  elementare,  al quale, per
effetto  della  prima applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 165,
competa  nella  qualifica  rivestita alla data del 1 gennaio 1958 uno
stipendio  inferiore  a  quello  che gli sarebbe spettato qualora non
avesse   conseguito   la   promozione,   viene   attribuito,   previa
ricostruzione  della  carriera,  a  decorrere  dal 1 gennaio 1958, lo
stipendio  di  importo  immediatamente superiore a quello che avrebbe
conseguito  alla data del 1 gennaio 1958, se non fosse stato promosso
alla categoria superiore.
 

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