Legge Ordinaria n. 786 del 28/07/1960 (Pubblicata nella G.U. del 10 agosto 1960 n. 195)
Determinazione del limite di popolazione per la corresponsione dei contributi di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'art.  21  della  legge  3  agosto 1949, n. 589, e' sostituito dal
seguente:
  "Ai  fini  della corresponsione dei contributi di cui agli articoli
3,  4  e  5, per la determinazione del limite di popolazione si tiene
conto  della  popolazione  residente  in  ogni Comune alla data del 1
gennaio  dell'anno  in  cui  viene  concesso  il  contributo statale,
risultante dai registri anagrafici".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 luglio 1960

                               GRONCHI

                                               FANFANI - ZACCAGNINI -
TAVIANI - SCELBA -
GIARDINA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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