Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 80 del 23/02/1960 (Pubblicata nella G.U. del 4 marzo 1960 n. 55)
Fissazione di un nuovo termine per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali.
Fissazione di un nuovo termine per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Fino al 31 dicembre 1963 i limiti minimo e massimo nonche' le aliquote contributive di cui al primo ed al terzo comma dell'art. 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, possono essere variati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, in relazione al fabbisogno dell'Istituto di previdenza per i dirigenti di aziende industriali ed alle risultanze di gestione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 febbraio 1960 GRONCHI SEGNI - ZACCAGNINI - COLOMBO - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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