Legge Ordinaria n. 80 del 23/02/1960 (Pubblicata nella G.U. del 4 marzo 1960 n. 55)
Fissazione di un nuovo termine per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Fino  al  31  dicembre  1963  i  limiti minimo e massimo nonche' le
aliquote  contributive  di cui al primo ed al terzo comma dell'art. 6
della  legge  27  dicembre  1953,  n. 967, possono essere variati con
decreto  del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per
il  lavoro  e  la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per
l'industria  e il commercio, in relazione al fabbisogno dell'Istituto
di  previdenza  per  i  dirigenti  di  aziende  industriali  ed  alle
risultanze di gestione.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 23 febbraio 1960

                               GRONCHI

                                                 SEGNI - ZACCAGNINI -
                                                   COLOMBO - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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