Legge Ordinaria n. 1163 del 13/10/1961 (Pubblicata nella G.U. del 16 novembre 1961 n. 284)
Norme riguardanti l'avanzamento degli ufficiali maestri direttori delle bande dell'Arma dei carabinieri, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo delle guardie di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I   sottotenenti   maestri  direttori  della  banda  dell'Arma  dei
carabinieri,  dei  Corpi  musicali  della  Marina  e dell'Aeronautica
nonche'  delle  bande  della  Guardia  di  finanza  e del Corpo delle
guardie  di  pubblica  sicurezza  conseguono  i  gradi di tenente, di
capitano  e  di  maggiore  al  compimento  della permanenza nel grado
rivestito rispettivamente di anni due, di anni otto e di anni sei.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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