Legge Ordinaria n. 1168 del 18/10/1961 (Pubblicata nella G.U. del 17 novembre 1961 n. 285)
Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Lo  stato  del  militare  di  truppa  dell'Arma  dei carabinieri e'
costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.
  Lo  stato  sorge  col conferimento del grado e cessa con la perdita
dello stesso.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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