Legge Ordinaria n. 1247 del 08/11/1961 (Pubblicata nella G.U. del 9 dicembre 1961 n. 305)
Norme interpretative ed integrative della legge 6 marzo 1958, n. 199, relativa alla devoluzione al Ministero della agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  4,  secondo  comma,  della legge 6 marzo 1958, n. 199, deve
intendersi  nel  senso  che  la posizione giuridica ed il trattamento
economico acquisiti dagli impiegati contemplati nei numeri 2), 3), 4)
e  5)  del  primo  comma  dello  stesso  articolo, sono riferite alla
posizione  ed  al  trattamento  ad  essi  spettanti,  per  effetto di
disposizioni   anteriori,   comprese   le  disposizioni  del  decreto
legislativo  7  aprile  1948,  n.  262,  e  successive integrazioni e
modificazioni,  anche  se  nei  loro  confronti  non  abbiano trovato
completa applicazione.
  L'inquadramento   nei   ruoli  speciali  transitori  e  nei  ruoli,
aggiunti,  secondo  le  disposizioni del decreto legislativo 7 aprile
1948,   n.   262,  e  successive  integrazioni  e  modificazioni,  e'
effettuato  nei  confronti  degli  impiegati  indicati  al precedente
comma,  che  abbiano  presentato  nei  termini  stabiliti  la domanda
prevista  all'art.  1  della  legge  5  giugno 1951, n. 376, e che la
confermino  con  istanza,  scritta, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione   della   presente   legge,   alla  Direzione  generale
dell'alimentazione  del  Ministero dell'agricoltura e delle foreste o
dell'Amministrazione   presso   la   quale   prestino  effettivamente
servizio.  La  mancata  presentazione  di  detta istanza e' motivo di
decadenza.  A  detti  impiegati,  che  siano  provvisti  di  fondi di
previdenza,  si applicano, dalla data di decorrenza del provvedimento
di  inquadramento  nei  ruoli  aggiunti  istituiti  dall'art.  71 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, le
disposizioni dell'art. 14, primo e secondo comma, della legge 6 marzo
1958, n. 199.
 

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