Legge Ordinaria n. 1326 del 30/11/1961 (Pubblicata nella G.U. del 28 dicembre 1961 n. 320)
Modificazioni alle disposizioni sulla Cassa ufficiali e sul Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Alla  Cassa  ufficiali,  istituita  con  l'articolo  33  del  regio
decreto-legge 5 luglio 1984, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile
1935, n. 568, sono  iscritti  d'ufficio  gli  ufficiali  in  servizio
permanente della Guardia di finanza, all'atto della nomina. 
  Gli ufficiali  anzidetti  sono  tenuti  a  versare  alla  Cassa  il
contributo stabilito dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1950, n. 
1120, quale  risulta  integrato  dall'articolo  10  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. 
 

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