Legge Ordinaria n. 1346 del 10/12/1961 (Pubblicata nella G.U. del 3 gennaio 1962 n. 2)
Aumento a favore dell'Erario della addizionale istituita con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'addizionale,  istituita col regio decreto-legge 30 novembre 1967,
n.  2145,  convertito  nella  legge  25  aprile  1938,  n.  614, gia'
modificata  con decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946,
n. 100, e' estesa alla imposta sulle societa' ed e' elevata di cinque
centesimi per ogni lira di imposta.
  L'addizionale  medesima  per  l'imposta  sul  valore  globale netto
dell'asse  ereditario  e'  aumentata  di  un  centesimo per ogni lira
d'imposta.
  L'aumento  dell'addizionale  di  cui al primo comma, non si applica
sulla   imposta   sul  reddito  dominicale  dei  terreni  e  relative
sovrimposte,  sull'imposta  reddito agrario, nonche' sulla imposta di
ricchezza  mobile  a  carico  dei  prestatori  di lavoro subordinato,
limitatamente alla parte liquidata con l'aliquota del 4 per cento.
 

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