Legge Ordinaria n. 1441 del 01/12/1961 (Pubblicata nella G.U. del 18 gennaio 1962 n. 15)
Modificazioni al decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, concernente la sistemazione delle opere permanenti di protezione antiaerea già costruite dallo Stato o a mezzo di Enti locali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  le  espropriazioni  previste  dal decreto legislativo 11 marzo
1948,   n.  409,  ratificato  con  legge  22  aprile  1953,  n.  342,
l'indennita'  e' determinata dall'Ufficio del Genio civile in base al
valore  venale  dell'immobile  al  momento dell'avvenuta occupazione,
moltiplicato per il coefficiente dieci.
  Sulla  somma  dovuta come indennita' ai sensi del comma precedente,
devono  corrispondersi  al  proprietario  dell'immobile  espropriato,
dalla  data  dell'avvenuta  occupazione,  gli  interessi nella misura
legale.
  Le  stesse  disposizioni  si  applicano  per  gli eventuali danni o
diminuzioni di diritti derivanti dall'occupazione del sottosuolo.
 

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