Legge Ordinaria n. 1546 del 22/12/1961 (Pubblicata nella G.U. del 10 febbraio 1962 n. 37)
Contributo all'istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato in Roma.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'assegno  ordinario  annuo  di  lire  1  milione  per  le spese di
funzionamento  dell'Istituto  internazionale  per  l'unificazione del
diritto   privato   in   Roma,   di  cui  all'articolo  2  del  regio
decreto-legge  3  settembre  1926,  n. 2220, convertito nella legge 6
gennaio  1928,  n.  1803,  e'  elevato,  a  decorrere  dall'esercizio
finanziario 1961-62, a lire 40 milioni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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