Legge Ordinaria n. 1658 del 08/12/1961 (Pubblicata nella G.U. del 22 marzo 1962 n. 75)
Adesione alla Convenzione sul mare territoriale e la zona contigua e alla Convenzione sull'alto mare, adottatea Ginevra il 29 aprile 1958 e loro esecuzione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  ad aderire alle
seguenti  Convenzioni  adottate  a  Ginevra  il  29 aprile 1958 dalla
Conferenza delle Nazioni Unite si diritto del mare:
    a) Convenzione sul mare territoriale e la zona contigua;
    b) Convenzione sull'alto mare.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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