Legge Ordinaria n. 174 del 14/03/1961 (Pubblicata nella G.U. del 6 aprile 1961 n. 86)
Norme intese a snellire la procedura per l'assunzione di mutui a copertura dei disavanzi economici dei bilanci dei Comuni e delle Province.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'autorizzazione  ad  assumere  mutui  a  copertura  dei  disavanzi
economici  dei  bilanci  dei  Comuni  e delle Province, a sensi delle
vigenti  disposizioni  di  legge,  viene  concessa  con  decreto  del
Ministro per l'interno, su proposta della Commissione centrale per la
finanza locale.
  Per  i Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, che non siano
capoluogo  di  provincia, l'autorizzazione di cui al comma precedente
viene  concessa  con  decreto del Ministro per l'interno, su proposta
della Giunta provinciale amministrativa.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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