Legge Ordinaria n. 202 del 09/03/1961 (Pubblicata nella G.U. del 11 aprile 1961 n. 90)
Varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, nonchè alla legge 9 giugno 1950, n. 449.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  testo  unico  delle  leggi  sul  reclutamento  degli  ufficiali
dell'Esercito,  approvato  con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e
successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti  ulteriori
modificazioni:

  l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
  "I  sottufficiali  di  cui  all'articolo  2,  ammessi all'Accademia
militare,  sono  cancellati  dai  ruoli  per  assumere la qualita' di
allievi.
  Qualora debbano, successivamente, cessare dalla qualita' di allievi
dei  corsi,  essi  sono reintegrati nel grado e il tempo trascorso in
Accademia e' computato nella anzianita' di grado.
  Durante la frequenza del corso d'Accademia agli allievi provenienti
dai  sottufficiali competono gli assegni del grado rivestito all'atto
dell'ammissione";
  la lettera b) dell'articolo 12 e' sostituita dalla seguente:
  "b) per i chimici farmacisti: diploma di abilitazione all'esercizio
della   professione   di   chimico  ovvero  diploma  di  abilitazione
all'esercizio della professione di farmacista";
  il  primo  e  il secondo comma dell'articolo 26 sono sostituiti dai
seguenti:
  "Gli  ufficiali  di  complemento  del  servizio sanitario (medici e
chimici  farmacisti)  e  del  servizio  veterinario  sono normalmente
tratti  dai  militari  che  siano  provvisti  del  titolo  di  studio
prescritto  dall'articolo 12 (ad eccezione dei chimici farmacisti per
i  quali  occorre  il  diploma  di  abilitazione  all'esercizio della
professione  di  farmacista)  ed  abbiano  superato  i  corsi allievi
ufficiali di complemento dei servizi stessi.
  Possono  pero'  essere reclutati anche dagli ufficiali inferiori di
complemento, dai sottufficiali e dai militari di truppa - anche se in
congedo  assoluto  - di qualsiasi arma o servizio che siano provvisti
del  titolo  di  studio  prescritto  dall'articolo  12  (salva, per i
chimici farmacisti, l'eccezione di cui sopra) ed abbiano superato gli
appositi  esperimenti;  per  essi  il  limite  massimo  di  eta'  per
conseguire  la  nomina  e'  portato  a  55 anni e la nomina stessa ha
luogo,  secondo  l'eta',  nella  categoria  del  complemento  o della
riserva di complemento";
  l'ultimo   comma   dell'articolo   27,   quale  risulta  modificato
dall'articolo  1  del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre
1945, n. 636, e' sostituito dai seguenti:
  "I  marescialli maggiori di cui alle precedenti lettere b), c) e d)
sono  nominati  direttamente  sottotenenti,  non prestano servizio di
prima  nomina  e per essi il limite massimo di eta' per conseguire la
nomina   anzidetta   e'  stabilito  a  cinquantacinque  anni.  Per  i
marescialli  maggiori nominati ad una delle cariche speciali previste
dall'articolo  7  della legge 2 giugno 1936, n. 1225, il detto limite
di eta' e' di 58 anni.
  Le  nomine  a sottotenente effettuate a norma del presente articolo
hanno  luogo, secondo l'eta', nelle categorie del complemento o della
riserva di complemento".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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