Legge Ordinaria n. 204 del 14/03/1961 (Pubblicata nella G.U. del 11 aprile 1961 n. 90)
Modificazione alla legge 26 ottobre 1952, n. 1463, sulla statizzazione delle scuole per ciechi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La  lettera  a)  dell'articolo  11  della legge 26 ottobre 1463, n.
1463, e' sostituita dalla seguente:
  "a)  aver  compiuto  regolare  servizio  nelle  scuole parificate o
pareggiate   per   ciechi   per   almeno  un  triennio  nel  decennio
immediatamente  precedente alla data della presente legge, riportando
per  almeno  due  anni  la qualifica di "ottimo" e per gli altri anni
qualifica non inferiore a "distinto".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 14 marzo 1961

                               GRONCHI

                                            FANFANI - BOSCO - TAVIANI
                                                             - SCELBA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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