Legge Ordinaria n. 4 del 03/02/1961 (Pubblicata nella G.U. del 18 febbraio 1961 n. 43)
Divieto dell'impiego degli estrogeni come fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale negli animali le cui carni e prodotti sono destinati all'alimentazione umana.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  vietata  la  somministrazione,  sotto  qualsiasi  forma  e  per
qualunque   via,  di  sostanze  estrogene,  naturali  o  di  sintesi,
impiegate  come  fattori  di  crescita o di neutralizzazione sessuale
negli  animali  le  cui  carni,  fresche  o preparate, sono destinate
all'alimentazione dell'uomo.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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