Legge Ordinaria n. 414 del 05/05/1961 (Pubblicata nella G.U. del 30 maggio 1961 n. 132)
Modificazioni al decreto legislativo 7 maggio 1948 n. 598, ratificato, con modificazioni dalla legge 2 dicembre 1952, n. 1848, per quanto concerne la composizione del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  numero dei funzionari ferroviari facenti parte del Consiglio di
amministrazione  dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di
cui  alla  lettera  b)  del  primo  comma dell'articolo 1 del decreto
legislativo  7  maggio 1948, n. 598, e' elevato a quattro, di cui uno
puo'  essere  scelto  anche  tra, funzionali di qualifica interiore a
quella di direttore centrale.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 maggio 1961

                               GRONCHI

                                                      FANFANI SPATARO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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