Legge Ordinaria n. 580 del 05/07/1961 (Pubblicata nella G.U. del 20 luglio 1961 n. 178)
Istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  istituito  presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale
il "Fondo per l'assicurazione di invalidita' e vecchiaia dei ministri
di culti diversi dalla religione cattolica".
  Il  Fondo  e'  ordinato  con  il  sistema tecnico finanziario della
capitalizzazione  a  premio medio generale e costituisce una distinta
gestione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
  L'istituto  nazionale della previdenza sociale amministra il Fondo,
ne  compila il rendiconto annuale, facendone risultare le attivita' e
le passivita', nonche' le entrate e le spese di esercizio.
  L'istituto  nazionale  della  previdenza sociale accredita al Fondo
gli  interessi  maturati  sulle  disponibilita'  finanziarie di esso,
calcolati   al   saggio   medio  ottenuto  per  il  totale  dei  suoi
investimenti,  ed  addebita  nella stessa misura gli interessi per le
anticipazioni fornite al Fondo.
  Ogni cinque anni si provvede alla compilazione del bilancio tecnico
del Fondo.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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