Legge Ordinaria n. 649 del 25/07/1961 (Pubblicata nella G.U. del 31 luglio 1961 n. 188)
Disposizioni modificative ed integrative delle leggi 30 luglio 1959, n. 623 e 16 settembre 1960, n. 1016.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  termini  di  cui  al quarto comma dell'articolo 2 della legge 30
luglio  1959,  n. 623, sono prorogati dal 30 giugno 1961 al 30 giugno
1963,  per  la presentazione delle domande di finanziamento, e dal 31
dicembre  1961  al  31 dicembre 1963 per la stipulazione dei relativi
contratti.
 

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