Legge Ordinaria n. 709 del 26/07/1961 (Pubblicata nella G.U. del 9 agosto 1961 n. 197, e rettifica 04/09/1961 n. 219)
Stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Lo stato del militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza  -  appuntato, guardia scelta e guardia - e' costituito dal
complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.
  Lo  stato  sorge  col conferimento del grado e cessa con la perdita
dello stesso.
  Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
deve  esercitare  le sue funzioni curando, in conformita' alla legge,
l'interesse dello Stato per il pubblico bene, serbare scrupolosamente
il  segreto  di  ufficio e confermare la sua condotta, anche privata,
alle  tradizioni  del  Corpo,  alla  dignita'  del  grado e ai doveri
inerenti alla qualifica di agente di polizia giudiziaria.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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