Legge Ordinaria n. 710 del 26/07/1961 (Pubblicata nella G.U. del 9 agosto 1961 n. 197)
Riordinamento dell'indennità ai primi capitani, dell'indennità ai componenti di Corpi musicali militari e del soprassoldo ai sottufficiali e alla truppa dell'Arma dei carabinieri e delle forze di polizia addetti ai radio collegamenti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'indennita'  fissa annua di lire 400, computabile per la pensione,
spettante  ai  primi  capitani  dell'Esercito,  ai  primi  tenenti di
vascello  e  ai  primi  capitani  della Marina, dell'Aeronautica, del
Corpo  della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza, e' elevata a lire 12.000.
  Le pensioni ordinarie liquidate agli ufficiali di cui al precedente
comma,  cessati  dal  servizio  anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge, sono riliquidate di ufficio, con effetto
dal  1  luglio  1960  o  dalla  data  di  cessazione  dal servizio se
posteriore, considerando l'indennita', suddetta nella nuova misura di
lire 12.000 annue.
  Agli  ufficiali  di  cui  al  primo  comma  e'  dovuta l'indennita'
militare del grado superiore.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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