Legge Ordinaria n. 711 del 26/07/1961 (Pubblicata nella G.U. del 9 agosto 1961 n. 197)
Disposizioni concernenti la tassa per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  La tassa unica annuale per l'impianto e l'esercizio di distributori
di  carburante  a  termini  dell'articolo  199 del testo unico per la
finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni,
e'   dovuta  esclusivamente  per  la  occupazione  del  suolo  e  del
sottosuolo  di pertinenza del Comune o della provincia effettuata con
le   sole   colonnine   montanti  di  distribuzione  dei  carburanti,
dell'acqua  e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei,
nonche'  per l'occupazione del suolo per un chiosco che insista su di
una superficie non superiore a quattro metri quadrati.
  Tutti  gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati
con  impianti ed apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative,
ivi  compresi  le  tettoie  i  chioschi  e  simili per le occupazioni
eccedenti   la   superficie   di  quattro  metri  quadrati,  comunque
utilizzati,  sono  soggetti  alla  tassa  di  occupazione  di  cui al
precedente articolo 192, ove per convenzione non siano dovuti diritti
maggiori.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 luglio 1961

                               GRONCHI

                                                FANFANI - TRABUCCHI -
                                                               SCELBA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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