Legge Ordinaria n. 827 del 28/07/1961 (Pubblicata nella G.U. del 30 agosto 1961 n. 214)
Norma integrativa del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, concernente gli esami di abilitazione all'insegnamento.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I  candidati  agli  esami  di abilitazione in una delle sottoclassi
previste  dal  decreto  presidenziale  29  aprile 1957, n. 972, hanno
facolta'  di  non  sostener  l'esame  per le materie incluse in altra
sottoclasse   della   medesima   classe,  nella  quale  abbiano  gia'
conseguito l'abilitazione.
  Parimenti,  ai possessori dei titoli di abilitazione conseguita nei
concorsi  a  cattedre  e'  concesso  di  non sostenere l'esame per le
materie  incluse nell'abilitazione gia' posseduta, purche' questa sia
valida per le scuole secondarie di secondo grado.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 luglio 1961

                               GRONCHI

                                                      FANFANI - BOSCO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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