Legge Ordinaria n. 975 del 30/09/1961 (Pubblicata nella G.U. del 30 settembre 1961 n. 244)
Modifiche alla legge 21 dicembre 1960, n. 1521.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La data del 30 settembre 1961, prevista nell'articolo 2 della legge
21  dicembre  1960, n. 1521, e' sostituita dalla data del 31 dicembre
1961,   relativamente   agli   immobili   destinati  ad  uso  diverso
dall'abitazione, di cui alla lettera b), dello stesso articolo 2. Per
il  periodo  1  ottobre-31  dicembre 1961, il canone e' aumentato del
cinquanta per cento.
  Le disdette gia' intimate sono efficaci per la data del 31 dicembre
1961  e  l'esecuzione  dei provvedimenti di convalida e' sospesa fino
alla stessa data.
  La presente legge entra in vigore il 1 ottobre 1961.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Napoli, addi' 30 settembre 1961

                               GRONCHI

                                                    FANFANI - GONELLA

                                                    Visto,         il
Guardasigilli: GONELLA
 

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