Legge Ordinaria n. 1053 del 27/07/1962 (Pubblicata nella G.U. del 6 agosto 1962 n. 197)
Proroga delle provvidenze in favore della cinematografia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni  della  legge  31  luglio  1956,  n.  897,  con le
modifiche  ed  aggiunte di cui alle leggi 22 dicembre 1993, n. 1097 e
22  dicembre  1960,  n.  1565,  prorogate fino al 30 giugno 1962, con
legge  20  dicembre  1961, n. 1311, sono ulteriormente prorogate fino
alla   data  di  entrata  in  vigore  di  nuove  norme  regolanti  le
provvidenze  per  la  cinematografia e comunque non oltre il 31 marzo
1963,  salvo  per  quanto  disposto  dallo articolo 29 della legge 31
luglio  1956,  n.  897,  sostitutivo  dell'articolo  1 della legge 26
luglio 1949, n. 448.
 

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