Legge Ordinaria n. 1072 del 24/07/1962 (Pubblicata nella G.U. del 8 agosto 1962 n. 199)
Modifiche alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Salvo  quanto  disposto al seguente articolo 2, sono sottratti alla
disciplina  della  legge  11 gennaio 1957, n. 6, e regolati dal regio
decreto 29 luglio 1927, numero 1443, i sottoelencati titoli minerari:
    a) permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, in corso
alla data di entrata in vigore della citata legge 11 gennaio 1957, n.
6,  e  confermati  ai  sensi dell'articolo 44 della legge stessa, nei
quali  si  svolge attivita' di ricerca nella formazione delle argille
scagliose dell'Appennino tosco-emiliano;
    b)  concessioni  per la coltivazione di giacimenti di idrocarburi
liquidi   e   gassosi   nella   formazione  delle  argille  scagliose
dell'Appennino  tosco-emiliano,  derivanti  dai  permessi di ricerca,
indicati  alla  lettera  a),  in corso alla data di entrata in vigore
della  presente legge, ovvero accordati posteriormente a tale data se
derivanti dai permessi di ricerca indicati alla lettera a).
 

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