Legge Ordinaria n. 1257 del 05/08/1962 (Pubblicata nella G.U. del 24 agosto 1962 n. 213)
Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                Norme generali sul sistema elettorale

  Il  Consiglio  regionale della Valle di Aosta e' eletto a suffragio
universale,  con  voto  diretto,  libero  e  segreto  attribuito  con
scrutinio di lista e rappresentanza proporzionale.
  Ogni  elettore  dispone  di  un  voto  di  lista, ed ha facolta' di
attribuire  fino  a  tre  preferenze  nei  limiti  e con le modalita'
stabilite dalla presente legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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