Legge Ordinaria n. 1332 del 12/08/1962 (Pubblicata nella G.U. del 10 settembre 1962 n. 228)
Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge 3 giugno 1949, n. 320, sulla dichiarazione di morte presunta di persone scomparse per fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi tra il 10 giugno 1940 e il 31 dicembre 1945.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'articolo 4 della legge 3 giugno 1949, n. 320, sulla dichiarazione
di  morte  presunta  di  persona scomparse per fatti dipendenti dalla
situazione politico-militare determinatasi tra il 10 giugno 1940 e il
31  dicembre  1945,  deve essere interpretato nel senso che la deroga
alle  prescrizioni  del  Codice  di  procedura  civile in ordine alla
pubblicazione  sui  giornali  si applica sia alla pubblicazione della
domanda  sia  alla  pubblicazione della sentenza per dichiarazione di
morte presunta.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data ad Abano Terme, addi' 12 agosto 1962

                                SEGNI

                                                      FANFANI - BOSCO

                                                      Visto,       il
Guardasigilli: BOSCO
 

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