Legge Ordinaria n. 1341 del 16/08/1962 (Pubblicata nella G.U. del 11 settembre 1962 n. 229)
Norme per il finanziamento dei censimenti generali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'onere dei censimenti generali e' a carico dello Stato.
  I  fondi  occorrenti  verranno  assegnati  all'Istituto centrale di
statistica che ne rendera' conto con apposita.
  gestione.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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