Legge Ordinaria n. 1355 del 16/08/1962 (Pubblicata nella G.U. del 17 settembre 1962 n. 234)
Modifica all'art. 6 del regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, recante disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  L'articolo   6  del  regio  decreto  18  dicembre  1913,  n.  1453,
convertito  nella  legge  17 aprile 1925, n. 473, ed integrato con la
legge 1 luglio 1961, n. 568, e' sostituito dal seguente:
  "Per la temporanea importazione ed esportazione di merci soggette a
diritti di confine deve essere prestata garanzia per i diritti dovuti
e  per  gli  interessi  di mora di cui all'articolo 17 delle presenti
disposizioni.
  La  garanzia  richiesta  ai sensi del comma precedente e' limitata,
per  quanto  riguarda  le  sovraimposte  di  confine, al 10 per cento
dell'ammontare  delle  sovraimposte  medesime,  quando  si  tratti di
operazioni  di  temporanea  importazione di prodotti gravati da dette
sovraimposte   ed   effettuate   da  ditte  che  lavorano  in  propri
stabilimenti soggetti a permanente vigilanza finanziaria.
  I  crediti  dell'Amministrazione finanziaria per le sovraimposte di
confine, per le multe o per le spese di ogni specie sono garantiti da
privilegio,  a preferenza, di ogni altro creditore, sui prodotti, sul
macchinario   e   si   tutto  il  materiale  mobile  esistente  negli
stabilimenti  delle ditte ammesse a fruire delle facilitazioni di cui
al  precedente  comma,  nonche'  nei  magazzini  annessi  ai predetti
stabilimenti  o  in  altri  comunque soggetti a vigilanza fiscale, di
pertinenza delle stesse ditte.
  Quando  il  prezzo delle merci temporaneamente importate, ancorche'
aumentato  dei  diritti  di confine, risulti inferiore a quello medio
corrente  per  la  stessa  merce  nel  territorio  della  Repubblica,
l'importatore,  oltre  a prestare la garanzia dei diritti di confine,
deve effettuare un deposito cauzionale pari alla differenza.
  tra  il prezzo nazionale e quello di importazione, aumentata del 20
per  cento, per tenere conto di possibili successive oscillazioni del
prezzo interno.
  Qualora  le merci temporaneamente importate non vengano riesportate
nel  termine  stabilito,  il  deposito  cauzionale  integrativo sara'
incamerato dall'Erario a titolo definitivo.
  Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri
per  il  bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e per le foreste,
per  l'industria  e per il commercio e per il commercio con l'estero,
saranno  determinate  le modalita' di applicazione delle disposizioni
di cui al quarto comma del presente articolo".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello stato.

  Data ad Abano Terme, addi' 16 agosto 1962

                                SEGNI

                                     FANFANI - TRABUCCHI - LA MALFA -
                                       TREMELLONI - PRETI - COLOMBO -
                                                                RUMOR

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

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