Legge Ordinaria n. 1492 del 05/10/1962 (Pubblicata nella G.U. del 31 ottobre 1962 n. 276)
Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, sulla industrializzazione dell'Italia meridionale ed Insulare.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  disposizione  contenuta  nel  secondo comma dell'articolo 5 del
decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1598, prorogata dall'articolo 29 della legge 29 luglio 1957,
n. 634, e' sostituita dalle seguenti:
  "L'imposta  e'  dovuta  nella  misura  normale,  qualora,  entro il
termine   di   tre   anni  dalla  registrazione  dell'atto,  non  sia
dimostrato,   con   dichiarazione  da  rilasciarsi  dalla  Camera  di
commercio,   industria   e  agricoltura,  sentito  l'Ufficio  tecnico
erariale,  territorialmente competenti, che il fine dell'acquisto sia
stato conseguito dai primo acquirente.
  La domanda per ottenere la dichiarazione di cui al comma precedente
deve  essere  accompagnata  dal  deposito,  da parte del richiedente,
delle spese per la constatazione".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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