Legge Ordinaria n. 1513 del 31/10/1962 (Pubblicata nella G.U. del 31 ottobre 1962 n. 276, suppl. ord. n. 5)
Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1963.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  autorizzato  il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie
del  Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario
dal  1  luglio  1962 al 30 giugno 1963, in conformita' dello stato di
previsione annesso alla presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 ottobre 1962

                                SEGNI

                                      FANFANI - TREMELLONI - LA MALFA
 

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