Legge Ordinaria n. 1546 del 06/10/1962 (Pubblicata nella G.U. del 14 novembre 1962 n. 289)
Trattamento economico del personale addetto alle Istituzioni culturali e scolastiche all'estero.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   personale  di  ruolo  addetto  alle  istituzioni  culturali  e
scolastiche  italiane e straniere all'estero ai sensi del testo unico
delle  norme  legislative  sulle scuole italiane all'estero approvato
con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 710, percepisce:
    a)   lo   stipendio   previsto  per  l'interno  in  relazione  al
coefficiente, attributo salvo che per tale stipendio sia diversamente
disposto;
    b) l'assegno di sede, con le eventuali maggiorazioni o riduzioni,
tranne che per tale assegno sia diversamente disposto.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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